Capo IV
Art. 138
In vigore dal 1 ott 1925
Il rettore rappresenta le famiglie dei convittori rispetto agl'istituti d'istruzione da essi frequentati ed ha carattere di autorità, cui è affidato il governo di un istituto di educazione dello Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-138