Capo IV

Art. 140

In vigore dal 1 ott 1925
Il rettore si mantiene in relazione coi presidi degli istituti medi d'istruzione frequentati dai convittori, per conoscere e seguire il profitto di ciascuno di questi negli studi e la loro condotta nella scuola. Il rettore è tenuto a denunciare ai rispettivi presidi le lezioni private che siano impartite da professori governativi ai propri convittori.
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