Capo V

Art. 141

In vigore dal 1 ott 1925
I convittori frequentano le scuole elementari interne che hanno carattere pubblico, o gli istituti regi o pareggiati di istruzione designati dal rettore, previ accordi con i presidi. Possono, inoltre, seguire speciali insegnamenti interni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-141

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