Capo V
Art. 151
150 / 205In vigore dal 1 ott 1925
Gli alunni degli istituti medi di secondo grado sono riuniti, quando il rettore lo ritenga opportuno, per discutere, sotto la direzione del vice-rettore e con l'assistenza di un istitutore indicato dal rettore, su temi storici, letterari e morali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-151