StatutoCapo II

Art. 7

In vigore dal 26 mar 1925
Il Consiglio di amministrazione si compone: del Rettore, che lo presiede, di un rappresentante del Governo, di tre delegati della Provincia, del Sindaco di Urbino o di un suo delegato, del Preside della Facoltà di giurisprudenza, del Direttore della Scuola di farmacia, e di un rappresentante per ciascuno degli altri Enti che diano un contributo superiore alle 40.000 lire, a fondo perduto, od un contributo annuo di L. 10.000. I privati sotto le stesse condizioni hanno diritto di parteciparvi di persona. Il rappresentante del Governo ed i componenti del Consiglio di amministrazione designati dal Consiglio provinciale e dagli Enti sovventori durano in carica un triennio e possono essere rieletti. Ove, senza motivo giustificato, i membri elettivi componenti il Consiglio di amministrazione non intervengano a tre adunanze consecutive, decadono dall'ufficio e vengono costituiti con altri nominati dai rispettivi Enti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-02-08;230#art-s-7

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