StatutoCapo II

Art. 4

In vigore dal 26 mar 1925
Il Collegio generale dei professori viene convocato: a) per provvedere alla nomina del Rettore: b) per deliberare su domande proposte dal Ministero; c) ogni qualvolta il Rettore lo crede opportuno o su richiesta di almeno tre professori; d) per sentire la relazione annua del Rettore sull'andamento dell'Università.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-02-08;230#art-s-4

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo