Statuto›Capo I
Art. 1
In vigore dal 26 mar 1925
Statuto della libera Università degli studi dl Urbino.
L'Università degli Studi di Urbino appartiene alla categoria di cui all', n. 2 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.
Essa è costituita delle seguenti Facoltà e Scuole:
1° Facoltà di giurisprudenza;
2° Scuola di farmacia.
È autonoma ed ha personalità giuridica ai sensi del predetto decreto.
È disciplinata nel suo funzionamento dalle leggi e dai regolamenti generali e speciali sull'ordinamento Universitario e dalle norme del presente statuto.
È sottoposta alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione a norma del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.
Storico versioni
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