StatutoCapo I

Art. 1

In vigore dal 26 mar 1925
Statuto della libera Università degli studi dl Urbino. L'Università degli Studi di Urbino appartiene alla categoria di cui all', n. 2 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102. Essa è costituita delle seguenti Facoltà e Scuole: 1° Facoltà di giurisprudenza; 2° Scuola di farmacia. È autonoma ed ha personalità giuridica ai sensi del predetto decreto. È disciplinata nel suo funzionamento dalle leggi e dai regolamenti generali e speciali sull'ordinamento Universitario e dalle norme del presente statuto. È sottoposta alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione a norma del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-02-08;230#art-s-1

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Art. 1 Riconoscimento dell'Universita' di Urbino come Universita' libera cd approvazione del relativo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo