Statuto›Capo II
Art. 3
In vigore dal 22 apr 1930
Il Rettore è eletto fra i professori stabili a maggioranza di voti dal Consiglio generale dei professori, e dura in carica un biennio.
Può essere riconfermato. L'elezione è valida, se ottenuta a maggioranza assoluta di voti da parte degli intervenuti alla votazione. A parità di voti è eletto il più anziano di grado.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-02-08;230#art-s-3