StatutoCapo II

Art. 8

In vigore dal 26 mar 1925
Il Consiglio d'amministrazione delibera a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente. Le sue deliberazioni sono valide soltanto allorchè vi intervenga la metà più uno dei rappresentanti assegnati al Consiglio stesso. Il Consiglio di amministrazione ed il suo Presidente esercitano le funzioni, che ad essi sono devolute dagli e seguenti del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e dalle norme contenute nel capo IX del regolamento generale universitario.
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