StatutoCapo II

Art. 12

In vigore dal 22 apr 1930
Il Preside della Facoltà, di giurisprudenza e il Direttore della Scuola di farmacia sono nominati dal Rettore, su proposta della rispettiva Facoltà o Scuola, a norma dell'. In assenza del Preside, ne fa le veci il professore di ruolo più anziano della Facoltà o Scuola. Durano in ufficio un biennio e possono essere nella stessa forma riconfermati.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-02-08;230#art-s-12

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