Statuto›Capo II
Art. 12
12 / 78In vigore dal 22 apr 1930
Il Preside della Facoltà, di giurisprudenza e il Direttore della Scuola di farmacia sono nominati dal Rettore, su proposta della rispettiva Facoltà o Scuola, a norma dell'.
In assenza del Preside, ne fa le veci il professore di ruolo più anziano della Facoltà o Scuola.
Durano in ufficio un biennio e possono essere nella stessa forma riconfermati.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-02-08;230#art-s-12