Statuto›Capo III›Sez. I
Art. 15
In vigore dal 26 mar 1925
Gli insegnamenti di ciascuna Facoltà e Scuola vengono impartiti per mezzo di corsi sia ufficiali che liberi.
Affinché un corso libero possa essere riconosciuto come pareggiato al corso ufficiale, il Consiglio della Facoltà o della Scuola deve, caso per caso, dichiarare che il programma presentato dal libero docente, per estensione e per numero delle ore d'insegnamento cattedratico e di esercizi, corrisponde al corso ufficiale; e inoltre che il libero docente dispone di mezzi dimostrativi analoghi a quelli del corrispondente corso, impartito a titolo ufficiale.
I corsi pareggiati, che non vengono tenuti in locali universitari, devono essere sottoposti ad ispezioni ordinate dal Preside della Facoltà o dal Direttore della Scuola.
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