StatutoCapo II

Art. 11

In vigore dal 14 giu 1933
Il Senato accademico si compone: a) del Rettore, che lo presiede; b)(LETTERA SOPPRESSA DAL REGIO DECRETO 31 OTTOBRE 1929, N. 2475); c) del Preside della Facoltà di giurisprudenza; d) del Direttore della Scuola di farmacia. La Scuola, di farmacia conferisce la laurea in farmacia il diploma in farmacia.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-02-08;230#art-s-11

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