Statuto›Capo III›Sez. I
Art. 16
In vigore dal 22 apr 1930
Allo svolgimento di ogni corso debbono essere dedicate non meno di tre ore settimanali in giorni distinti.
Ogni professore può impartire lezioni per un maggior numero di ore settimanali, uniformandosi alle esigenze dell'orario comune, secondo le deliberazioni del Consiglio della Facoltà o della Scuola.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-02-08;230#art-s-16