Statuto›Capo II
Art. 11
11 / 78In vigore dal 14 giu 1933
Il Senato accademico si compone:
a) del Rettore, che lo presiede;
b)(LETTERA SOPPRESSA DAL REGIO DECRETO 31 OTTOBRE 1929, N. 2475);
c) del Preside della Facoltà di giurisprudenza;
d) del Direttore della Scuola di farmacia.
La Scuola, di farmacia conferisce la laurea in farmacia il diploma in farmacia.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-02-08;230#art-s-11