Art. 3
StatutoCapo II

Art. 3

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In vigore dal 22 apr 1930
Il Rettore è eletto fra i professori stabili a maggioranza di voti dal Consiglio generale dei professori, e dura in carica un biennio. Può essere riconfermato. L'elezione è valida, se ottenuta a maggioranza assoluta di voti da parte degli intervenuti alla votazione. A parità di voti è eletto il più anziano di grado.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-02-08;230#art-s-3