StatutoCapo I

Art. 2

In vigore dal 26 mar 1925
Al mantenimento dell'Università contribuiscono: a) la Provincia; b) il Comune; c) gli altri eventuali sovventori. Al mantenimento stesso sono altresì devolute le rendite nette dell'intero patrimonio universitario e le tasse scolastiche.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-02-08;230#art-s-2

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