Statuto›Capo I
Art. 2
2 / 78In vigore dal 26 mar 1925
Al mantenimento dell'Università contribuiscono:
a) la Provincia;
b) il Comune;
c) gli altri eventuali sovventori.
Al mantenimento stesso sono altresì devolute le rendite
nette dell'intero patrimonio universitario e le tasse scolastiche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-02-08;230#art-s-2