Statuto›Capo II
Art. 4
4 / 78In vigore dal 26 mar 1925
Il Collegio generale dei professori viene convocato:
a) per provvedere alla nomina del Rettore:
b) per deliberare su domande proposte dal Ministero;
c) ogni qualvolta il Rettore lo crede opportuno o su richiesta di almeno tre professori;
d) per sentire la relazione annua del Rettore sull'andamento dell'Università.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-02-08;230#art-s-4