Statuto›Capo II
Art. 7
7 / 78In vigore dal 26 mar 1925
Il Consiglio di amministrazione si compone:
del Rettore, che lo presiede, di un rappresentante del Governo, di tre delegati della Provincia, del Sindaco di Urbino o di un suo delegato, del Preside della Facoltà di giurisprudenza, del Direttore della Scuola di farmacia, e di un rappresentante per ciascuno degli altri Enti che diano un contributo superiore alle 40.000 lire, a fondo perduto, od un contributo annuo di L. 10.000.
I privati sotto le stesse condizioni hanno diritto di parteciparvi di persona.
Il rappresentante del Governo ed i componenti del Consiglio di amministrazione designati dal Consiglio provinciale e dagli Enti sovventori durano in carica un triennio e possono essere rieletti.
Ove, senza motivo giustificato, i membri elettivi componenti il Consiglio di amministrazione non intervengano a tre adunanze consecutive, decadono dall'ufficio e vengono costituiti con altri nominati dai rispettivi Enti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-02-08;230#art-s-7