RegolamentoCapo VIII

Art. 443

In vigore dal 4 gen 1989
1. Gli ordinativi diretti individuali inestinti e quelli collettivi rimasti interamente o parzialmente insoluti alla chiusura dell'esercizio, emessi sulla competenza dell'esercizio finanziario scaduto col 31 dicembre, possono essere pagati anche nel corso dell'esercizio successivo, purchè ne sia variata l'imputazione dalla competenza al conto dei residui a mente dell' del presente regolamento. 2. Egualmente gli ordinativi diretti individuali e collettivi emessi nell'esercizio in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti, possono essere trasportati all'esercizio successivo, variandosene l'imputazione, ad eccezione di quelli il cui credito sia prescritto o le relative somme perenti agli effetti amministrativi ai sensi dell' della legge 18 novembre 1923, n. 2440. 3. L'istituto incaricato del servizio di tesoreria provinciale dello Stato e la tesoreria centrale dello Stato, per il tramite del controllore capo, elaborano entro il 20 gennaio una raccolta di dati informatici contenente gli estremi identificativi degli ordinativi di cui ai commi 1 e 2. 4. Ove sia noto che di taluno degli ordinativi individuali, o di quota di quelli collettivi non debba effettuarsi il pagamento, gli ordinativi stessi non vengono compresi nella raccolta, ma sono restituiti alle ragionerie competenti che ne promuovono l'annullamento o la rinnovazione per la parte dovuta.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-443

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