RegolamentoTitolo VIICapo I

Art. 276

In vigore dal 3 giu 1924
Gli impegni contratti ai termini dell' a tutto il 30 giugno rimangono in vigore, e della parte di essi che risulti non pagata alla chiusura dell'esercizio può, dopo il 1° luglio, eseguirsi la liquidazione e disporsene il pagamento, purchè non si oltrepassino i limiti della somma disponibile nel relativo capitolo, e si registri l'importo nell'esercizio nuovo, imputandolo al conto speciale dei residui dell'esercizio precedente, anche prima che tali residui siano definitivamente approvati con la legge sul rendiconto consuntivo dell'esercizio chiuso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-276

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Art. 276 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo