RegolamentoTitolo VIICapo I

Art. 274

In vigore dal 22 dic 1950
Chiuso col 30 giugno l'esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. La differenza che risulti fra la somma stanziata nei rispettivi capitoli del bilancio della spesa e la somma che forma impegno ai sensi dell' deve essere portata in economia.

Note all'articolo

  • La L. 4 luglio 1950, n. 483 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga all'art. 274 [...], le entrate previste da provvedimenti di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1948-1949 e non impegnate entro l'esercizio stesso, possono essere utilizzate a copertura di nuove o maggiori spese negli esercizi finanziari 1949-1950 e 1950-1951". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 luglio 1949".
  • La L. 30 novembre 1950, n. 993, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga all'art. 274 [...] le entrate previste da provvedimenti di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50 e non impegnate entro l'esercizio stesso, possono essere utilizzate a copertura di nuove o maggiori spese nell'esercizio finanziario 1950-51". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 luglio 1950".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-274

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Art. 274 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo