RegolamentoTitolo VIICapo I

Art. 272

In vigore dal 30 set 1973
Di regola gli impegni possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso. Fanno eccezione quelli relativi: a spese in conto capitale ripartite per legge in più esercizi, per le quali l'impegno può estendersi a più anni, ma i pagamenti devono essere contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio; a spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuità del servizio, assumere impegni a carico dell'esercizio successivo; a spese per affitti ed altre continuative e ricorrenti, per le quali l'impegno può estendersi a più esercizi quando ciò rientri nelle consuetudini o quando l'amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza. Gli impegni per spese correnti o carico degli esercizi successivi a quello in corso non possono essere assunti se non previo assenso del Ministro delle finanze fatta eccezione per gli affitti e per le altre spese continuative di carattere analogo.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-272

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Art. 272 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo