RegolamentoTitolo VIICapo I

Art. 269

In vigore dal 3 giu 1924
Sono spese dello Stato quelle alle quali si deve provvedere a carico dell'erario a norma di leggi, decreti, regolamenti o altri atti, di qualsiasi specie, e quelle, in genere, necessarie per il funzionamento dei servizi pubblici che dipendono dalle amministrazioni dello Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-269

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Art. 269 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo