RegolamentoTitolo VIICapo I

Art. 277

In vigore dal 3 giu 1924
La liquidazione delle spese dev'essere appoggiata a titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dai creditori dello Stato, e compilati nelle forme stabilite dal presente regolamento e da quelli speciali pei vari servizi. I conti dei fornitori da unirsi a corredo della liquidazione di spese per provviste del materiale mobile che viene affidato ai consegnatari di cui è menzione all' del presente regolamento, debbono portare a corredo un certificato del consegnatario stesso attestante il ricevimento del materiale e la inscrizione di esso nei relativi inventari. L'esemplare dei documenti sui quali è basata la liquidazione della spesa e che debbono corredare il titolo di spesa, deve essere munito delle volute certificazioni comprovanti i diritti dei creditori. L'altro o gli altri esemplari che la amministrazione deve conservare nei propri atti, debbono sempre rilasciarsi in forma di semplici copie autentiche. La emissione di duplicati di tali documenti può solo aver luogo in casi eccezionali e d'imprescindibile necessità, e con forme e cautele tali da togliere la possibilità di un duplicato pagamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-277

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Art. 277 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo