RegolamentoTitolo VIICapo I

Art. 278

In vigore dal 26 ago 1995
Il pagamento delle spese inscritte in bilancio e debitamente liquidate e giustificate viene ordinato: a) con assegni a favore dei creditori, tratti sull'istituto bancario incaricato del servizio di tesoreria; b) con aperture di credito a favore di funzionari delegati, i quali provvedono sia col mezzo di assegni come alla precedente lettera a), sia direttamente mediante prelevazione di fondi dai crediti medesimi; c) con ruoli per le spese fisse cioè stipendi, pensioni ed altre d'importo e scadenze determinate; d) mediante ordinativi diretti sulle tesorerie delle Stato. Per i pagamenti delle spese di giustizia e delle vincite al lotto si osservano le disposizioni degli a 469 del presente regolamento e per i pagamenti del debito pubblico all'interno e all'estero quelle dei successivi a 486. Per i pagamenti relativi a spesa di importo non superiore a L. 20.000, le amministrazioni emettono aperture di credito a favore di funzionari che vi provvedono direttamente mediante prelevamento dei necessari fondi dagli accreditamenti ricevuti.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-278

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