RegolamentoCapo XII

Art. 475

In vigore dal 3 giu 1924
Le sezioni di tesoreria provinciale effettuano il pagamento delle rate di rendita e d'interessi di tutti i debiti amministrati dalla direzione generale del debito pubblico, il rimborso dei capitali dei titoli estratti o scaduti e dei relativi premi e quegli altri pagamenti che possono essere ordinati dalla detta direzione generale. La tesoreria centrale esegue i pagamenti pei quali riceve speciale autorizzazione dalla direzione generale del debito pubblico, d'intesa con la direzione generale del tesoro, esclusi i pagamenti al pubblico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-475

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Art. 475 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo