Regolamento›Capo XI
Art. 470
In vigore dal 1 giu 1956
Nel caso di smarrimento o distruzione di un ordinativo diretto emesso da una amministrazione centrale o di un ordine di pagamento emesso da una delegazione del tesoro o di un ordine dell'intendenza riguardante il servizio del lotto, ne deve essere informata la direzione generale del tesoro, che farà eseguire accurate indagini per l'accertamento del fatto e pel rinvenimento del titolo smarrito.
A tal uopo potrà essa richiedere quelle prove che reputa necessarie e fare pubblicare il fatto denunciatole nella Gazzetta Ufficiale del Regno, ed in altri giornali.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544, ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che "Sono demandate agli uffici provinciali del tesoro le attribuzioni contenute negli articoli 470, 471 e 473 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, circa i provvedimenti inerenti alla emissione dei duplicati dei titoli di spesa smarriti o distrutti, emessi dagli Uffici provinciali del tesoro o da altri ordinatori secondari della spesa".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-470