RegolamentoCapo X

Art. 468

In vigore dal 3 giu 1924
Le sezioni di tesoreria, per gli ordini a favore dei ricevitori, si fanno consegnare il secondo originale della ricevuta di cui è parola nell'ultimo capoverso dell', quando l'importo da pagarsi superi la cauzione, ciò che deve essere espresso sugli ordini; e per quelli a favore dei giuocatori, la ricevuta data loro dalla intendenza di finanza cui produssero i biglietti. La prima ricevuta dev'essere unita all'ordine relativo; la seconda restituita alla intendenza medesima a mezzo della delegazione del tesoro della provincia sulla cui sezione di tesoreria l'ordine fu tratto. Effettuano poscia i pagamenti, e portano definitivamente in uscita i relativi ordini estinti. Sui biglietti vincenti che trovansi a corredo degli ordini di pagamento, e precisamente dove è indicato il prezzo della giuocata, i tesorieri appongono il marchio colla dizione «pagato».
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-468

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Art. 468 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo