RegolamentoCapo X

Art. 464

In vigore dal 3 giu 1924
Le vincite al lotto sono pagate o dai ricevitori presso i banchi del lotto con i fondi della riscossione, sulla presentazione dei biglietti vincenti; oppure dalle sezioni della tesoreria provinciale sovra ordini spediti dalle intendenze di finanza sedi dei compartimenti del lotto. I pagamenti per mezzo dei ricevitori, il modo di renderne conto ed il procedimento pel rimborso, mediante ordini convertibili in quietanze di entrata, sono disciplinati dal regolamento speciale per codesto servizio in tutto ciò che non è prescritto dalle disposizioni del presente regolamento generale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-464

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Art. 464 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo