Regolamento›Capo XI
Art. 472
In vigore dal 3 giu 1924
In caso di smarrimento, furto o distruzione di un assegno, il prenditore o il giratario ne avverte immediatamente per iscritto lo stabilimento su cui l'assegno è tratto. Questo ne sospende il pagamento, se non ancora effettuato.
Ove il prenditore o il giratario denunci lo smarrimento, il furto o la distruzione all'amministrazione o al funzionario delegato che ha emesso l'assegno, viene immediatamente ordinato allo stabilimento di sospenderne il pagamento, se non ancora effettuato.
Nell'uno e nell'altro caso la sospensione cessa se, nel termine di cinque giorni dalla denuncia, il prenditore o giratario non abbia dimostrato allo stabilimento di avere iniziato la procedura di cui agli e seguenti del Codice di commercio.
Compiuta tale procedura l'amministrazione od il funzionario delegato che emise l'assegno dichiarato inefficace, ritira dallo stabilimento il tallone relativo all'assegno stesso e ne emette nei modi prescritti altro conforme, annotandovi che viene rilasciato in luogo di quello smarrito. Prende inoltre nota sulla matrice di quest'ultimo del nuovo assegno emesso ed esegue le occorrenti allibrazioni nei registri.
In caso di smarrimento di un assegno girato ad un agente della riscossione, si applicano per analogia le disposizioni di cui al successivo .
Storico versioni
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