RegolamentoCapo XI

Art. 474

In vigore dal 3 giu 1924
Nel caso di smarrimento di un ordine di spese di giustizia, prima del pagamento, l'autorità giudiziaria accertato il fatto e trascorso il termine di validità del titolo, ordina la emissione del duplicato con apposita deliberazione motivata. I titoli smarriti dopo il pagamento e prima della presentazione all'intendenza non sono rinnovabili. Quelli smarriti negli uffici direttivi o di riscontro vengono sostituiti agli effetti del rimborso con semplici certificati delle cancellerie giudiziarie. In caso di smarrimento di ordini di versamento di spese di giustizia, le intendenze, sotto la loro responsabilità, provvedono al rilascio di un duplicato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-474

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Art. 474 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo