Regolamento›Titolo VII›Capo I
Art. 275
In vigore dal 16 giu 2016
L'accertamento delle somme da iscriversi come residuo nel conto consuntivo è fatto a cura delle ragionerie centrali, le quali, per la parte riferibile alla competenza dell'esercizio scaduto, compilano apposita dimostrazione da allegarsi ai decreti ministeriali di cui all' della legge.
Tale dimostrazione deve indicare distintamente:
a) le somme riferibili ad ordinativi diretti e ad ordini di accreditamento trasportati;
b) le rate di spese fisse rimaste insolute, pari alla differenza tra i ruoli emessi ed i pagamenti eseguiti;
c) le somme riferibili ad impegni registrati nelle scritture delle ragionerie in base ad atti formali;
d) le somme riferibili ad ordinativi trasportati e relativi ad ordini di accreditamento per i quali non è consentito il trasporto nonché quelle riferibili ad impegni assunti dai funzionari delegati e per i quali non è stato disposto il relativo pagamento;
e) le somme riferibili alle spese di giustizia anticipate con i fondi della riscossione, alle vincite al lotto, a quelle di cui alla lettera l) del precedente nonché ad ogni altra spesa rimasta da pagare, non compresa nelle lettere di cui sopra;
f) i residui di stanziamento delle spese in conto capitale, di cui all'articolo 34-bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
La dimostrazione sarà corredata per le spese di cui alle lettere c) e d) degli elenchi compilati dai competenti uffici centrali e periferici nei quali siano indicati il nome del creditore, l'oggetto della spesa e la somma dovuta; per le spese di giustizia e di vincite al lotto di cui alla lettera e) da prospetti riassuntivi compilati per provincia o per compartimento; per le spese di cui alla lettera f) da un raffronto dello stanziamento con gli impegni assunti, munito di una dichiarazione circa la necessità di conservare la differenza in bilancio.
Per singole partite la Corte dei conti può inoltre richiedere quei documenti che ritenga indispensabili per l'esercizio del suo riscontro.
Per le spese di cui sia già stato disposto nel nuovo esercizio, e fino alla data di compilazione del decreto di accertamento dei residui, il pagamento in conto residui, può, negli elenchi di cui alle lettere c) e d) sostituirsi, alla indicazione specifica delle singole partite, quella complessiva dell'ammontare degli ordinativi od assegni emessi.
Note all'articolo
- Il D.LGS. 12 maggio 2016, n. 93 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le modifiche [...] e al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, introdotte dagli articoli 1, commi 1, 3 e 4, 2, 5, 6 e 7 del presente decreto acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2017". Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Fino alla decorrenza dei termini indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo, [...] e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, continuano ad applicarsi nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-275