RegolamentoCapo VIII

Art. 444

In vigore dal 4 gen 1989
1. La raccolta di cui al comma 3 dell' è inviata con nota di accompagnamento, al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato che, dopo aver effettuato il riscontro con i propri dati, previa convalida delle ragionerie competenti, stralcia gli ordinativi da trasportare dalle scritture dell'esercizio scaduto, li inserisce in quelle del nuovo esercizio ed integra la raccolta stessa con gli estremi dell'imputazione al conto dei residui dell'esercizio in corso. 2. Effettuate le operazioni di cui al comma 1, il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato trasmette la raccolta recante l'indicazione della nuova imputazione al sistema informativo della Corte dei conti. 3. La Corte, riconosciuta nell'ambito delle proprie competenze l'esattezza della nuova imputazione, sulla base anche dei dati in suo possesso elimina dalle scritture informatiche gli ordinativi indicati nella raccolta, li trasporta in quelle dell'esercizio in corso e rinvia la raccolta stessa al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato che la restituisce, con nota di accompagnamento, all'istituto incaricato del servizio di tesoreria provinciale dello Stato e al controllore capo della tesoreria centrale dello Stato. 4. Sulla base delle informazioni contenute nella raccolta, le sezioni di tesoreria ed il controllore centrale provvedono ad indicare la nuova imputazione su ciascun ordinativo esistente presso la tesoreria e sugli altri che man mano vengono presentati dagli agenti pagatori.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-444

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 444 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo