RegolamentoCapo VIII

Art. 447

In vigore dal 3 giu 1924
Negli ultimi dieci giorni di giugno, approvato che sia lo stato di previsione della spesa pel nuovo esercizio, le amministrazioni centrali possono emettere ordinativi diretti, con imputazione all'esercizio medesimo: essi, però, non potranno essere pagati che dal 1° luglio successivo.
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Art. 447 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo