Regolamento›Capo VIII
Art. 450
In vigore dal 3 giu 1924
Al 30 giugno di ogni anno le sezioni di tesoreria allibrano nei registri e comprendono definitivamente nei loro conti, per le somme realmente pagate, le note nominative e gli ordini collettivi, emessi durante l'anno e pagati soltanto in parte.
Le delegazioni del tesoro operano la riduzione di tali note ed ordini, regolano in conformità le proprie scritture, e per le quote dovute e non pagate rilasciano nuovi ordini individuali con imputazione al conto dei residui, quando i creditori richiedano il pagamento del loro credito, e questo non sia prescritto o perento agli effetti amministrativi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-450