RegolamentoCapo VIII

Art. 445

In vigore dal 4 gen 1989
1. Dal 1 gennaio e fino a che le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e la tesoreria centrale dello Stato non abbiano ricevuto la nuova imputazione, i titoli di spesa inestinti al 31 dicembre precedente possono essere pagati dai tesorieri ed inseriti nelle scritture del conto sospeso degli ordinativi collettivi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-445

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Art. 445 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo