Regolamento›Capo VIII
Art. 448
In vigore dal 4 gen 1989
1. Gli ordinativi diretti individuali inestinti e quelli collettivi rimasti parzialmente o interamente insoluti al 31 dicembre dell'esercizio successivo a quello di emissione, tanto presso i tesorieri quanto presso gli altri agenti pagatori, non debbono essere più pagati ma restituiti entro il giorno 5 del seguente mese di gennaio alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e quelli della tesoreria centrale alla Direzione generale del tesoro.
2. Le sezioni di tesoreria provinciale e la Direzione generale suddetta, fatte le occorrenti annotazioni nelle loro scritture, trasmettono i titoli inestinti, descritti in elenco, alla ragioneria competente che ne procura l'annullamento nei modi stabiliti dal presente regolamento, salvo il diritto dei creditori di chiederne la rinnovazione, se ed in quanto tale diritto non sia prescritto, secondo le disposizioni del codice civile o di leggi speciali e salvo il disposto dell' della legge.
3. La Corte dei conti, ricevute le contabilità dei pagamenti e fatte le proprie registrazioni, trasmette i titoli di spesa non interamente estinti alle ragionerie competenti, le quali provvedono alla loro riduzione e li rinviano alla Corte dei conti per gli effetti definitivi a favore dei tesorieri.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 21 ottobre 1989, n. 402, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che in conseguenza dell'abrogazione degli articoli 440, 441 e 442 si intendono abrogati i riferimenti normativi contenuti negli articoli 446 e 448 dello stesso decreto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-448