Regolamento›Capo VII
Art. 438
In vigore dal 3 giu 1924
Le sezioni di tesoreria curano l'incasso degli assegni di cui all'articolo precedente presso lo stabilimento dell'istituto esistente nel capoluogo o per mezzo di esso se gli assegni sono tratti su altro stabilimento della provincia e provvedono, poi, al rilascio delle quietanze a favore degli agenti che hanno eseguito il versamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-438