RegolamentoCapo VII

Art. 433

In vigore dal 3 giu 1924
Sino a che i titoli di spesa collettivi restano presso le tesorerie, le somme pagate in acconto non devono figurare come danaro in cassa, ma essere invece allibrate nei registri delle tesorerie stesse e computate nei loro conti sotto il titolo: pagamenti in conto titoli collettivi. I titoli di spesa sono portati a discarico dei tesorieri per la somma effettivamente pagata allora soltanto che sieno stati del tutto estinti, o che sia trascorso il termine fissato pel loro pagamento, o che sia noto non essere più dovute o non potersi più pagare le quote insolute. In tali casi i titoli predetti sono definitivamente compresi nei conti dei tesorieri, e gli importi relativi sono diffalcati dal conto dei collettivi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-433

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Art. 433 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo