RegolamentoCapo VII

Art. 437

In vigore dal 3 giu 1924
Gli agenti della riscossione a cui favore siano stati girati assegni, comprendono gli assegni stessi, debitamente da loro quietanzati e muniti della indicazione «pagato» firmata dall'agente, nei versamenti che essi devono eseguire presso le sezioni di R. tesoreria, analogamente a quanto è prescritto per gli altri titoli di spesa dall' del presente regolamento.
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Art. 437 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo