RegolamentoCapo VII

Art. 436

In vigore dal 3 giu 1924
Il pagamento degli assegni si effettua a vista agli sportelli dello stabilimento dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria sul quale gli assegni sono stati tratti, con l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti . Lo stabilimento può rifiutare il pagamento dell'assegno se non sia in possesso del tallone corrispondente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-436

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Art. 436 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo