Regolamento›Capo VII
Art. 436
518 / 664In vigore dal 3 giu 1924
Il pagamento degli assegni si effettua a vista agli sportelli dello stabilimento dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria sul quale gli assegni sono stati tratti, con l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti . Lo stabilimento può rifiutare il pagamento dell'assegno se non sia in possesso del tallone corrispondente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-436