RegolamentoCapo VII

Art. 432

In vigore dal 3 giu 1924
Per le spese dello Stato il cui pagamento deve constare da quietanza dei creditori o dei loro rappresentanti data per atto pubblico, i ministri o i loro delegati debbono stipulare il relativo atto senza intervento degli ufficiali pagatori, e dare in pagamento come equivalenti a danaro gli ordini emessi, facendovi, ove non si tratti di assegni, annotazione della quietanza data con l'atto stipulato ed indicando la persona che rilasciò la quietanza stessa, ed alla quale perciò sono da pagarsi gli ordini medesimi.
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Art. 432 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo