Convenzione lavoro notturno donne

Art. 8

In vigore dal 27 giu 1923
Le ratifiche ufficiali della presente Convenzione, nelle condizioni previste nella Parte XIII del Trattato di Versailles del 28 giugno 1919, e del Trattato di Saint-Germain del 10 settembre 1919, saranno comunicate al Segretario Generale della Società delle Nazioni per la registrazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-29;1021#art-cln-8

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