Convenzione lavoro notturno donne
Art. 3
In vigore dal 27 giu 1923
Le donne senza distinzione di età non potranno essere impiegate durante la notte in nessuna azienda industriale pubblica o privata, nè in nessuna dipendenza di essa, eccettuato le aziende nelle quali sono impiegati soltanto membri di una stessa famiglia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-29;1021#art-cln-3