Convenzione lavoro notturno donne

Art. 3

In vigore dal 27 giu 1923
Le donne senza distinzione di età non potranno essere impiegate durante la notte in nessuna azienda industriale pubblica o privata, nè in nessuna dipendenza di essa, eccettuato le aziende nelle quali sono impiegati soltanto membri di una stessa famiglia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-29;1021#art-cln-3

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