Convenzione disoccupazione

Art. 10

In vigore dal 27 giu 1923
Il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà, almeno una volta ogni dieci anni, alla Conferenza Generale un rapporto sulla applicazione della presente Convenzione e delibererà sulla opportunità di inscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della revisione o della modificazione della Convenzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-29;1021#art-cd-10

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Art. 10 Che da' piena ed intera esecuzione a talune convenzioni adottate dalla Conferenza generale dell'organizzazione internazionale del lavoro della Societa' delle Nazioni tenuta a Washington (29 ottobre-29 novembre 1919). — Testo vigente | Portale Normativo