Convenzione lavoro notturno donne

Art. 4

In vigore dal 27 giu 1923
L' non si applicherà: a) nei casi di forza maggiore, quando in una qualsiasi intrapresa si verifica una interruzione di lavoro che era impossibile a prevedere e che non abbia carattere periodico; b) nei casi nei quali il lavoro si compia sia su materie prime sia su materie che fossero suscettibili di deteriorarsi rapidamente quando il lavoro notturno è necessario per salvare questi materiali da perdita inevitabile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-29;1021#art-cln-4

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