Convenzione lavoro notturno donne

Art. 5

In vigore dal 27 giu 1923
Nell'India e nel Siam, l'applicazione dell' della presente Convenzione potrà essere sospesa dal Governo per qualsiasi azienda industriale, eccettuate le fabbriche quali sono definite dalla legge nazionale. Di ciascuna industria esentata sarà fatta notificazione all'Ufficio Internazionale del Lavoro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-29;1021#art-cln-5

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